(massima n. 1)
La mancata formale ricostruzione (a mezzo di decreto del capo dell'ufficio giudiziario competente) del fascicolo d'ufficio andato smarrito non determina la nullità del procedimento, non essendo tale sanzione espressamente prevista all'uopo dalla legge, né costituendo il provvedimento formale, con ordine di ricostruzione, un dato imprescindibile del processo, ma restando all'attività dell'organo giudiziario e delle parti di ovviarvi, purché in soddisfazione delle esigenze anche istruttorie del procedimento. (Nella specie, in base all'enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto pienamente valida una ricostruzione degli atti mancanti effettuata, ai fini istruttori, sulla base delle risultanze del registro generale (contenente l'iscrizione a ruolo della controversia) e degli atti di parte (contenenti originale della citazione, procura al difensore, copia della comparsa di risposta, con indicazione della procura al procuratore, nonché dei provvedimenti istruttori).