(massima n. 1)
In caso di mancato rinvenimento del fascicolo di ufficio, il giudice, anche a prescindere da ogni istanza delle parti, deve concedere loro un termine per la ricostituzione dello stesso e l'omissione di tale provvedimento si traduce in un vizio della sentenza da farsi valere con l'impugnazione contro la stessa; con la conseguenza che, in ipotesi di ritrovamento del fascicolo in epoca successiva alla sentenza di appello (nella specie, non impugnata per cassazione sul punto della omessa ricostituzione), questa non č suscettibile di revocazione, tenuto conto, altresė, che l'art. 395, n. 3, c.p.c. fa esclusivamente riferimento al ritrovamento di documenti decisivi, non giā degli atti di causa (contemplati, invece, nella diversa ipotesi di cui al n. 4 art. citato concernente il cosiddetto errore revocatorio).