(massima n. 1)
Come rivelano sia la stessa previsione alternativa dell'iscrizione ad iniziativa dell'attore o del convenuto, sia il disposto del secondo comma della norma, là dove fa riferimento alla formazione di un unico fascicolo d'ufficio, nel quale devono essere inseriti gli atti processuali, l'art. 168 c.p.c. consente che, in relazione ad una determinata controversia, abbia luogo una sola volta l'iscrizione a ruolo, quale atto con cui si determina la presa di contatto con l'ufficio presso il quale viene incardinata. Ne consegue che, qualora dopo una prima iscrizione a ruolo ne sia seguita una seconda, per non avere la cancelleria del giudice adìto rilevato l'esistenza della prima iscrizione, e la parte che vi ha proceduto, non essendovi stata riunione, sia stata considerata contumace nel procedimento conseguito alla prima iscrizione, si verifica in quest'ultimo procedimento una nullità che si comunica allo svolgimento successivo del procedimento ed alla sentenza, senza che in contrario rilevi che la nullità sia stata provocata dall'omessa attività di controllo del cancelliere, sia stata essa scusabile o meno (posto che una nullità può dipedere anche dal comportamento dell'ufficio) e sia stata o meno indotta in qualche modo da un comportamento di chi abbia proceduto alla prima iscrizione, poiché anche in quest'ultimo caso la nullità è pur sempre da ascrivere alla detta attività del cancelliere (Sulla base di tale principio la Suprema Corte, in un caso in cui era impugnata la sentenza di un giudice di pace su un'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo dall'opposto e dichiarata improcedibile per mancata costituzione dell'opponente, che aveva proceduto ad una seconda iscrizione a ruolo, senza che la cancelleria rilevasse la pregressa iscrizione dell'opposto, ha cassato con rinvio la sentenza rilevando la nullità del procedimento ed ha disposto che il giudice di rinvio procedesse alla rinnovazione del giudizio considerando l'opponente costituito e prescrivendo: a) che al procedimento fosse riunito ai sensi dell'art. 273 c.p.c l'altro originato dalla seconda iscrizione a ruolo e di esso fosse dichiarata la nullità, ove ancora pendente dinanzi al giudice di rinvio; b) che, ove il procedimento insorto per effetto della seconda iscrizione a ruolo fosse già stato definito con sentenza passata in cosa giudicata, il giudice di rinvio dovesse rilevare il giudicato; c) che, ove il secondo procedimento pendesse in grado di impugnazione, il giudice dell'impugnazione dovesse dichiararne la nullità, ove gli fosse stata fatta constare la prima iscrizione a ruolo).