(massima n. 1)
La nota d'iscrizione a ruolo, di cui agli artt. 168 c.p.c. e 71 att. c.p.c., non ha il rilievo di una domanda di parte, o anche di una semplice istanza, ma assume il limitato valore di un atto interno, diretto a portare la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti č giā sorto per effetto dell'atto di citazione, a conoscenza del giudice. Pertanto, eventuali irregolaritā e la stessa mancanza della nota non incidono sulla legittimitā dell'iscrizione a ruolo e della costituzione in giudizio delle parti.