(massima n. 1)
La transazione novativa conclusa nelle more del giudizio non costituisce un'eccezione in senso stretto, perché introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e, dunque, non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l'allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono.