(massima n. 1)
L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrą astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrą ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. (Nella specie, relativa ad azione risarcitoria a seguito di diffamazione, il giudice d'appello, con la sentenza cassata dalla S.C., aveva negato che vi fosse in atti la prova che una lettera di contenuto diffamatorio fosse stata consegnata anche ad un secondo destinatario, sebbene l'attore nell'atto di citazione avesse affermato di averla consegnata a questi, chiedendo l'ammissione di prove orali sul punto, e la circostanza non fosse stata oggetto di contestazione nel corso del primo grado di giudizio).