(massima n. 1)
Il creditore ipotecario chiamato nel giudizio di divisione a norma dell'art. 1113, terzo comma, c.c. assume la posizione di litisconsorte soltanto con l'effettivo intervento, per effetto del quale la divisione č efficace nei suoi confronti. Non ricorre pertanto la necessitā d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti del creditore ipotecario che, ritualmente chiamato nel giudizio di primo grado, non vi sia intervenuto volontariamente.