(massima n. 1)
In tema di procedimento civile, il vizio da cui sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullitā rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ne consegue che č preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione della irregolaritā della costituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata giā sollevata nei motivi di appello.