(massima n. 1)
La nullitā dell'atto introduttivo per violazione dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353) č sanata dalla costituzione del convenuto, e soltanto se quest'ultimo eccepisce tali vizi il giudice č tenuto, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 9 della citata legge n. 353 del 1990) a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini.