(massima n. 1)
Qualora l'atto introduttivo del giudizio di appello non contenga l'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., il giudice (in mancanza di costituzione dell'appellato) ne dichiara la nullità e ne ordina la rinnovazione, anche dopo la prima udienza di trattazione (prevista dall'art. 350, secondo comma, c.p.c., ma non costituente limite preclusivo, potendo e dovendo il giudice rilevare la nullità dell'atto anche in sede di decisione e disporne, quindi, la rinnovazione prevista in via generale dall'art. 162 dello stesso codice); la rinnovazione dell'atto comporta la sanatoria della nullità con effetto retroattivo — rimanendo conseguentemente esclusa l'ulteriore sanzione dell'inammissibilità — ai sensi dell'art. 164, secondo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 9 della L. 26 novembre 1990, n. 353, che non è incompatibile con la disciplina del procedimento di appello).