(massima n. 1)
La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, primo comma, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operativitą dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, primo comma, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, terzo comma, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione. Qualora l'attore abbia spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando con esso alle deficienze del primo, e l'abbia depositato in riferimento alla controversia anteriormente iscritta a ruolo sulla base della prima citazione, si deve ritenere verificata la sanatoria "ex tunc" della nullitą relativa al primo atto di citazione su diretto impulso dell'attore; diversamente, nel caso in cui detto secondo atto sia oggetto di una seconda iscrizione a ruolo, deve escludersi qualsiasi suo rilievo con riguardo alla prima citazione, con la conseguenza che, in relazione ad essa, quando venga chiamata all'udienza ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., operano i meccanismi di sanatoria dell'art. 164, secondo e terzo comma, c.p.c.