(massima n. 1)
La citazione in giudizio nulla, per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (nella specie per il mancato rispetto della sospensione dei termini processuali, prevista dall'art. 6 del d.l. n. 646 del 1994, convertito nella legge n. 22 del 1995), in mancanza di costituzione del convenuto, e di sanatoria promossa dal giudice di primo grado ex art. 164, comma 2, c.p.c., č sanata - quanto all'ammissibilitā della domanda - dalla interposizione dell'appello da parte del convenuto restato contumace in primo grado; ma tale sanatoria non esclude l'invaliditā del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullitā della sentenza. Conseguentemente, il giudice di appello deve dichiararla, ma, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., č tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell'art. 162 c.p.c..