(massima n. 1)
Qualora l'atto di appello indichi un termine per comparire inferiore a quello previsto dalla legge, in mancanza di costituzione dell'appellato il giudice deve ordinare la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio e tale rinnovazione opera la sanatoria della nullitą con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 164, secondo comma, c.p.c., essendo la relativa norma compatibile con la disciplina del processo di appello.