(massima n. 1)
Allorché oggetto della comunione è un bene non suscettibile di frazionamento, lo scioglimento della comunione non può aver luogo che mediante l'alienazione del bene e la ripartizione del corrispettivo tra i titolari del diritto comune. E se il bene viene ceduto per intero ad uno stesso acquirente, che ne diventa titolare nella sua interezza, la distinzione fra alienazione per singole quote ed alienazione del diritto comune nel suo complesso indiviso diviene irrilevante, ai fini di stabilire se le parti abbiano voluto o meno lo scioglimento della comunione, quando non risulti che gli alienanti abbiano voluto costituire una nuova comunione sul corrispettivo dell'alienazione. (Principi affermati dalla Corte in tema di applicabilità dell'imposta di R.M. sui redditi derivanti dalla cessione di brevetti ai comunisti alienanti).