(massima n. 1)
Le nullità attinenti alla deduzione ed all'assunzione di prove testimoniali sono relative, e perciò sanabili per acquiescenza della parte a svantaggio della quale la prova si sia svolta. Pertanto, qualora sia sentito un teste, che il giudice abbia ammesso sebbene sia stato indicato dalla parte interessata dopo il termine da lui fissato, senza alcuna opposizione della controparte, che abbia anzi assistito all'escussione, la nullità derivante dalla tardiva indicazione deve ritenersi sanata.