(massima n. 1)
Il vizio di citazione derivante dal difetto di legittimazione ad processum del soggetto in età minore, chiamato in giudizio in proprio e non in persona del suo legale rappresentante, dà luogo ad una nullità che può essere rilevata oltre i termini previsti dall'art. 157, secondo comma, c.p.c. Tale nullità, però, resta definitivamente sanata qualora il soggetto interessato, divenuto maggiorenne abbia accettato il contraddittorio, senza sollevare alcuna eccezione; in tal caso il di lui comportamento concludente integra pure una ratifica della procura ad litem, originariamente nulla, in quanto esprime una tacita approvazione dell'attività del procuratore.