(massima n. 1)
In tema di incapacitą a testimoniare, la sanatoria, prevista dall'art. 157, comma secondo, c.p.c., della nullitą della deposizione resa da teste incapace, per decadenza della parte interessata dalla facoltą di eccepire il vizio, risponde a un principio di ordine pubblico, rappresentato dall'esigenza di speditezza del procedimento, i cui atti non possono restare esposti ad eccezioni di nullitą per un periodo di tempo indefinito. Ne consegue che la decadenza della parte dalla eccezione di nullitą e la corrispondente sanatoria della nullitą dell'atto sono rilevabili di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (salva la preclusione da giudicato) e possono, quindi, essere prospettate per la prima volta anche nel giudizio di legittimitą.