(massima n. 1)
Agli effetti della norma di cui al secondo comma dell'art. 157 c.p.c. — applicabile, in difetto di norme speciali, anche al procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati —, affinché sorga, per la parte che vi abbia interesse, l'onere di opporre la nullità dell'atto nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, occorre che il denunziante, nel cui interesse è stabilito il requisito che si assume mancante, abbia avuto notizia effettiva — e non soltanto potenziale — dell'atto che si afferma nullo. (Nella specie era in discussione la tempestività della denuncia di nullità della notificazione della decisione del Consiglio dell'ordine, avvenuta a mani di persona asseritamene in nessun modo collegata o riferibile all'incolpato, nullità dall'incolpato medesimo fatta valere per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso la decisione del CNF, dichiarativa dell'inammissibilità, per tardività, dell'impugnazione dinanzi ad esso proposta; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno ritenuto irrilevante la circostanza che — ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, recante Norme integrative e di attuazione dell'Ordinamento professionale forense — gli atti del procedimento disciplinare debbano essere depositati e le parti possano prenderne visione, atteso che, ai fini dell'art. 157 del codice di rito, ciò che viene in gioco è la conoscenza, e non la mera conoscibilità dell'atto).