(massima n. 1)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale a norma dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, per ritenere la ritualitą della notificazione, non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela o di affinitą con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, di persona cioč legata a lui da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dą affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza (nel caso di specie il Supremo Collegio ha ritenuto la nullitą della notificazione effettuata alla cognata non convivente).