(massima n. 1)
È nulla la notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esser conosciuto, non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora — circostanze tutte da provare dal notificante — né al fine di ritenere validamente costituito il contraddittorio può valere che un successivo atto giudiziario, al medesimo indirizzo, sia stato ritirato presso l'ufficio postale da una parente di detto destinatario, perché in mancanza del predetto collegamento tra il luogo e questi, non può ritenersi esistente la convivenza con il parente, giustificativa dell'abilitazione alla ricezione, fondamento della conoscenza de iure, stabilita dall'art. 139, secondo comma, c.p.c. Né infine ha rilevanza che detto parente sia parte nel medesimo giudizio di divisione e appartenga alla medesima stirpe succeduta al “de cuius” in rappresentazione, non avendo perciò il potere di rappresentare un litisconsorte necessario, ancorché cointeressato. (Nella specie colui che aveva ritirato il successivo atto era fratello del destinatario assente e altrove residente, ed entrambi, con altri, erano succeduti in rappresentazione).