(massima n. 1)
In tema di notificazione a mezzo posta, l'art. 7 della legge n. 890/1982 ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare nell'abitazione del destinatario dell'atto da notificare per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa al momento della notifica ed abbia preso in consegna l'atto stesso, salva prova contraria, da fornirsi a cura dell'interessato, dell'assenza di qualsiasi, pur temporanea convivenza.