(massima n. 1)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di temporanea assenza del destinatario (art. 8 della legge n. 890 del 1982) — al pari di quanto accade in tema di notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (art. 143, ultimo comma, c.p.c.) ovvero a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nella Repubblica (art. 142 stesso codice) — bisogna distinguere il perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificandosi il primo con il momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante — alla quale può essere collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico —, coincidente, nella notificazione a mezzo posta, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (Corte cost. n. 477 del 2002), ed il secondo con il momento in cui si realizza il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza, dell'atto per il destinatario, coincidente, nel sistema di cui al richiamato art. 8. con il ritiro del piego ovvero con gli altri elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il decorso del tempo, nell'ipotesi della cosiddetta «compiuta giacenza». (Nella specie si trattava di pignoramento notificato per mezzo del servizio postale e l'atto, non consegnato per l'assenza del destinatario, era stato depositato presso l'ufficio postale ed era stato ritirato dal debitore in data rispetto alla quale risultava rispettato il termine perentorio di cinque giorni per proporre l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, primo comma, c.p.c.).