(massima n. 1)
Nella notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece, per temporanea assenza del primo e mancanza, inidoneitą o assenza dei secondi, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, di rilasciare al notificando l'avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale e di provvedere, effettuato tale deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che deve contenere la menzione delle formalitą eseguite, del deposito e dei motivi che l'hanno determinate, e, infine, alla restituzione del piego e dell'avviso al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza. La notificazione secondo tali formalitą postula il previo accertamento sia della temporanea assenza del destinatario sia della mancanza o dell'assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego e l'omessa attestazione circa la sussistenza dell'uno o dell'altro di tali presupposti impedisce la verifica dell'effettiva presenza delle condizioni di legge e non consente all'atto di raggiungere il suo scopo. Ne consegue che, in caso di omessa certificazione sull'avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell'attivitą svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é nulla. (Fattispecie regolata, "ratione temporis", dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1992, nell'originaria formulazione, sia pure nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998).