(massima n. 1)
È nulla per incompetenza dell'organo notificante la notificazione effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di conciliazione cui egli è addetto, in quanto a norma dell'art. 175 dell'allegato al R.D. 28 dicembre 1924, n. 2771 i messi di conciliazione esercitano le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio della rispettiva giurisdizione, mentre per il disposto dell'art. 34 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante dell'ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio può autorizzare a procedere alle notificazioni soltanto il messo di conciliazione del luogo in cui l'atto deve essere notificato. La nullità si verifica anche se detta notifica è effettuata dal messo di conciliazione a mezzo del servizio postale, essendo applicabile soltanto nei confronti degli ufficiali giudiziari la disposizione dell'art. 107 D.P.R. n. 1229/59 che prevede la possibilità di eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale essi sono addetti.