(massima n. 1)
Non sussiste violazione dell'art. 7 legge 20 novembre 1982, n. 890, correlato all'art. 160 c.p.c., se l'avviso di ricevimento della notifica di un atto giudiziario a mezzo posta è sottoscritto con sigla, anziché con firma per esteso, dall'agente postale, perché l'identificabilità — normalmente difficile attraverso la sigla, di solito non facilmente leggibile — di chi esegue le formalità richieste dalla norma, è irrilevante, salvo che il destinatario dell'atto dimostri, vincendo la presunzione contraria, l'assenza della necessaria qualifica del notificante.