(massima n. 1)
La notificazione di un atto a mezzo posta č nulla qualora l'agente postale in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneitā o assenza delle stesse oppure di temporanea assenza del destinatario, ometta di apporre la propria sottoscrizione sull'avviso di ricevimento che egli deve munire della data e unire al piego.