(massima n. 1)
Nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario stesso non abbia cambiato residenza, dimora o domicilio, ma č temporaneamente assente, e che manchino persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciargli avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalitā eseguite e del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito, con la conseguenza che l'avviso di ricevimento che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte comporta la giuridica inesistenza della notificazione.