(massima n. 1)
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha lo stesso contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa della propria qualità; ne consegue che la contestazione del destinatario dell'atto, il quale affermi che le parole che compaiono sulla relata di notifica («incaricato del ritiro») siano state aggiunte da persona diversa dal pubblico ufficiale, dopo la sottoscrizione del consegnatario dell'atto notificato, può essere proposta solo con querela di falso, avendo ad oggetto il contenuto estrinseco di un atto proveniente da un pubblico ufficiale.