(massima n. 1)
Con riguardo a notifica a mezzo del servizio postale, in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di temporanea assenza del destinatario (art. 8 legge n. 890 del 1982) — al pari di quanto accade in tema di notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (art. 143, ultimo comma, c.p.c.) ovvero a persona non residente né dimorante né domiciliata nella Repubblica (art. 142 stesso codice) — bisogna distinguere il perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificandosi il primo con il momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante — alla quale può essere collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico — coincidente, nella notifica a mezzo posta, con il deposito nell'ufficio postale del piego non consegnato, ed il secondo con il momento in cui si realizza il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza, dell'atto per il destinatario, coincidente, nel sistema di cui al richiamato art. 8, con il ritiro del piego ovvero con gli altri elementi previsti per propiziare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il decorso del tempo, nell'ipotesi della cosiddetta «compiuta giacenza».