(massima n. 1)
In tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 447 — che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario — opera nell'ordinamento un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l'atto di appello, benché dal timbro apposto sul retro dell'ultimo foglio risultasse l'avvenuto pagamento all'ufficiale giudiziario dei suoi diritti di notifica e delle relative tasse erariali nell'ultimo giorno entro il termine legale dei trenta giorni, dalla notificazione della sentenza appellata, previsto dall'art. 325 c.p.c.).