(massima n. 1)
Il principio secondo il quale la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, pone a carico del notificante, a fronte della puntuale contestazione ad opera della controparte della tardivitā della notifica, l'onere di provare l'avvenuto e tempestivo avvio del procedimento notificatorio, essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto deposito del plico nel rispetto del termine di apertura dell'ufficio al servizio, mentre č irrilevante che la registrazione sul registro dell'Ufficiale giudiziario sia avvenuta successivamente, trattandosi di dato imputabile all'organizzazione interna dell'Ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, il quale risultava depositato l'ultimo giorno utile, ma in orario in cui l'organizzazione dell'ufficio non consentiva la ricezione delle richieste urgenti ai fini della loro evasione, ed era quindi stato caricato sul registro dell'Ufficiale giudiziario solo il giorno successivo).