(massima n. 1)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale da eseguirsi presso la sede di una societą di persone, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 890/1982 postula, per la validitą della notifica stessa, che l'atto sia ricevuto da persona addetta all'ufficio o all'azienda, non essendo, per converso, necessario che il ricevente sia stato formalmente investito della qualifica e del correlativo compito di incaricato della ricezione della posta.