(massima n. 1)
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale a «persona di famiglia che convive, anche temporaneamente» con il destinatario (art. 7, L. 20 novembre 1982, n. 890), la convivenza, almeno temporanea, può presumersi nel fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario dell'atto da notificare ed abbia preso in consegna tale atto, onde non è sufficiente la mancata indicazione di «convivente» sull'avviso di ricevimento per desumere la nullità della notifica. Tale presunzione può essere superata nel caso concreto, ove si accerti che non sussisteva la convivenza, neanche temporanea, tra familiare consegnatario della copia e destinatario della notifica, con la conseguenza della nullità della notifica a norma dell'art. 160 c.p.c., per non essere state osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto.