(massima n. 1)
Quando l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, deve eseguire la notifica con la spedizione di tanti plichi quanti sono i destinatari, anche se questi abbiano la stessa residenza, per cui, nel caso di spedizione di un solo plico contenente tante copie degli atti quanti sono i destinatari, la notificazione deve considerarsi efficace solo nei confronti della parte a cui il plico sia stato consegnato o a cui nome e per conto sia stato da altri ricevuto.