(massima n. 1)
Deve considerarsi giuridicamente inesistente, con conseguente impossibilità di sanatoria, la notificazione a mezzo del servizio postale che, dalla relata, risulti essere stata eseguita da un soggetto “non identificabile” certamente estraneo all'ufficio degli ufficiali giudiziari. (Nel caso di specie la notificazione del ricorso per Cassazione risultava essere stata eseguita da un sedicente “responsabile di Ufficio personale” non meglio identificato mentre nella dizione a stampa predisposta per la relazione di notifica — che non risultava affatto sottoscritta da un ufficiale giudiziario o da un suo aiutante — si leggeva, fra l'altro: “io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche presso la Corte di appello di Milano”; la S.C., dopo aver affermato il suddetto principio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso).