(massima n. 1)
La notificazione a mezzo del servizio postale, fuori della propria circoscrizione, può essere eseguita esclusivamente dall'ufficiale giudiziario addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere la causa cui attiene la notificazione stessa (artt. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229), e, pertanto, è affetta da nullità ove eseguita da ufficiale giudiziario diverso.