(massima n. 1)
La notificazione, effettuata ai sensi degli artt. 142, 143 c.p.c., non può ritenersi perfezionata nei confronti del destinatario prima del decorso del periodo di venti giorni previsto dall'ultimo comma del citato art. 143 c.p.c.; essa, pertanto, non è idonea a determinare una regolare vocatio in ius per una udienza anteriore al compimento di tale periodo, e la relativa citazione è nulla per difetto di indicazione di una udienza utile per la comparizione del destinatario in relazione agli artt. 163, n. 7 e 164 c.p.c.