(massima n. 1)
La vacatio di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte per la notificazione ex art. 143 c.p.c. mira ad escludere che il destinatario dell'atto possa ricevere alcun pregiudizio processuale prima della scadenza di detto termine, ma non incide sulla durata dei termini perentori stabiliti dalla legge o dal giudice, sicché nei confronti della parte istante la notificazione si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle indicate prescritte formalità. Conseguentemente, ove un atto di integrazione del contraddittorio in appello venga notificato, a termini dell'art. 143 citato, nel termine fissato dal giudice, il mancato decorso del suddetto termine di venti giorni a favore dell'appellato non importa l'inammissibilità del gravame bensì l'eventuale rinnovazione della citazione con l'assegnazione di un nuovo termine congruo.