(massima n. 1)
L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento comporta l'obbligo del tribunale fallimentare di disporne la previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dall'art. 15 l. fall., nel testo fissato dalla sentenza della Corte cost., n. 141 del 1970), effettuando, a tal fine, ogni ricerca (anche attraverso le formalitą dell'art. 140 c.p.c.) per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione. Tuttavia, per la compatibilitą tra tale diritto di difesa e l'esigenza di speditezza ed operativitą cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalitą, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilitą dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. (Nella specie i soci illimitatamente responsabili di una societą si erano resi irreperibili sia presso il domicilio che essi stessi avevano dichiarato alla Cancelleria delle societą commerciali, sia presso il domicilio anagrafico, in maniera non temporanea, tanto da essere ignoti al portiere, per cui, non individuandosi l'appartamento suppostamente occupato, erano inibite le formalitą dell'art. 140 c.p.c.).