(massima n. 1)
Il procedimento di notificazione disciplinato dall'art. 143 c.p.c. trova applicazione qualora s'ignori il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e tale ignoranza non sia superata con le ricerche e richieste di informazioni, suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza. A tal fine, mentre non può essere considerata «negligenza» l'omesso uso di «eccesso di diligenza», deve ritenersi configurabile la «ignoranza colpevole» qualora risulti che nessuna indagine (oltre quella anagrafica conclusasi con esito negativo) è stata compiuta, ovvero non risulti dalla stessa relazione di notifica che tali indagini siano state compiute. È, pertanto, nulla la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. effettuata sulla base del solo certificato rilasciato dall'ufficiale di anagrafe dal quale risulti che il destinatario sia sloggiato per ignota dimora, in tale ipotesi appalesandosi necessaria la richiesta di informazioni (quanto meno ai vicini di casa in mancanza di un portiere dello stabile), proprio in relazione al contenuto del certificato anagrafico.