(massima n. 1)
Č valida la notificazione eseguita per affissione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di persona che pur conservando l'iscrizione anagrafica risulti trasferita all'estero e di cui si ignori l'attuale residenza o domicilio con conseguente impossibilitā di esecuzione della notificazione all'estero con le modalitā di cui all'art. 142 c.p.c., nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimitā costituzionale, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1978 senza che occorra procedere ad un preventivo tentativo di notifica presso il luogo indicato come residenza anagrafica, posto che detto luogo diviene elemento giuridicamente irrilevante dopo il trasferimento all'estero del notificando, dovendosi escludere che rientri nella ordinaria diligenza del notificante accedervi per attingere notizie sul luogo ove notificare l'atto all'estero, salvo si provi che il notificante sapesse o fosse in grado di sapere che avrebbe potuto colā acquisire quegli elementi di conoscenza.