(massima n. 1)
Ai fini della notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. a cittadini italiani che abbiano trasferito all'estero la propria residenza, non è sufficiente l'omessa comunicazione da parte del destinatario della sua nuova residenza all'ufficio dell'anagrafe per l'annotazione nei registri dell'AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l'Ufficio consolare ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e ciò anche quando la notificazione ai sensi del citato art. 143 venga eseguita per ordine del giudice, giacché tale ordine non è sufficiente, di per sé, a salvaguardare la validità di un atto ove non ne ricorrano i requisiti prescritti dalla legge.