(massima n. 1)
È valida la notificazione eseguita per affissione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nell'ipotesi in cui alla prima notificazione effettuata presso la residenza anagrafica sia risultata la separazione coniugale del destinatario e il suo allontanamento per destinazione non conosciuta, e, ripetuta successivamente la ricerca di certificazione anagrafica, sia risultato ancora l'indirizzo presso il quale era stata infruttuosamente tentata la prima notificazione, giacché, se è vero che la procedura di cui all'art. 143 cit. può essere utilizzata solo in presenza di una effettiva irreperibilità che resista alle ricerche effettuate secondo la normale diligenza, tuttavia, quando il destinatario risulti aver definitivamente abbandonato la residenza anagrafica e non sia possibile conoscere la nuova, non può ritenersi che la «normale diligenza» debba spingersi fino ad una ulteriore e inesigibile ricerca in qualunque altra possibile località.