(massima n. 1)
Ai fini della validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la nullità della notificazione ex art. 143 c.p.c. per il mancato tentativo della notificazione della citazione introduttiva nel luogo dove il destinatario dell'atto aveva dichiarato — nell'atto di vendita di cui controparte aveva chiesto l'invalidità — di avere la propria residenza di fatto, ancorché con corrispondente alle risultanze anagrafiche).