(massima n. 1)
In tema di notifica nei confronti del cittadino italiano che abbia trasferito all'estero la propria residenza, sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che traferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo dell'interessato e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'A.I.R.E., deve escludersi che il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, legittimi, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di cui all'art. 143 c.p.c., che restano, invece, subordinate all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta.