(massima n. 1)
Qualora la parte abbia nominato due difensori, con poteri anche disgiunti, la morte del procuratore domiciliatario comporta automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti non può più avvenire, secondo il disposto dell'art. 141, quarto comma, c.p.c., presso lo studio del medesimo; è valida, invece, l'ulteriore notifica compiuta al procuratore rimasto in vita, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, qualora detto difensore, non appartenente al foro del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, non abbia eletto domicilio nel territorio di detto Comune. Ne consegue che in tal caso, ove la sentenza d'appello sia stata notificata presso predetta la cancelleria, dalla data di tale notifica decorre il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione.