(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., nei confronti del decreto con il quale il tribunale respinge la richiesta del fallito di recarsi all'estero per motivi di lavoro (art. 49 legge fall.) e, in subordine, di ottenere un sussidio (art. 47 legge fall.), trattandosi di provvedimento inidoneo a pregiudicare definitivamente ed irreversibilmente la posizione del ricorrente e soggetto al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale non è chiamato a risolvere una controversia su diritti soggettivi, cui sia ricollegabile un effetto di diritto sostanziale insuscettibile di riesame.