(massima n. 8)
Nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare, il curatore non assume la qualità di parte in senso anche sostanziale, poiché la sua partecipazione al procedimento deriva dallo svolgervi la funzione pubblicistica che lo qualifica come organo della procedura e, a tale stregua, necessario contraddittore processuale, mediante i pareri sulla proposta, la relazione all'esito del voto, la relazione in caso di inerzia del comitato dei creditori, l'iniziativa per la messa al voto di proposte ulteriori rispetto a quella scelta dal predetto comitato, la comunicazione del decreto del giudice delegato con le modalità per l'inizio del giudizio. Nè l'art. 131 legge fallim., nel prevedere - nel testo di cui al d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, "ratione temporis" applicabile - che la notifica del reclamo avverso il decreto del tribunale avvenga nei confronti del curatore e delle "altre parti", rinvia a queste come ulteriori parti rispetto allo stesso curatore, dovendo invece essere inteso come fonte che individua nel curatore la parte solo formale del giudizio, essendo le "altre parti" quelle ulteriori rispetto al ricorrente, tant'è che il d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169, modificando il citato articolo con valore interpretativo, ha disposto che la medesima notifica sia fatta in capo alle altri parti, identificate, se non reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti, con ciò confermando che il curatore non può interporre autonomo reclamo. Ne consegue che il predetto difetto di legittimazione al reclamo, da parte del curatore, contro il decreto che decide sull'omologazione, rende inammissibile, altresì, il ricorso per cassazione, proposto dallo stesso organo, avverso la successiva decisione della corte d'appello assunta in sede di impugnazione.