(massima n. 1)
In tema di fallimento, il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art. 39 legge fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate (D.M. n. 570 del 1992), con conseguente nullità del decreto predetto (qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente), denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Peraltro, la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, come nel caso in cui il decreto si limiti a correggerne l'erroneo riferimento alla non prevista percentuale di calcolo del compenso sullo scaglione superiore al miliardo di lire.