(massima n. 1)
In tema di liquidazione del compenso al curatore del fallimento, le percentuali previste, con riguardo all'entità dell'attivo, dall'art. 1 del D.M. 28 luglio 1992 vanno applicate sull'attivo realizzato — inteso come liquidità rinvenute nel patrimonio del fallito, o derivate dalla vendita dei beni mobili e immobili, o riscosse dai debitori, o comunque acquisite alla massa attraverso azioni giudiziarie — e non sul valore di inventario dei beni.